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Navigare tra le multe
La materia è regolata dalla Legge N.689 del 24/11/81 . Gli articoli 14,18,22 e 23 di tale Legge dispongono che la violazione , se possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore , altrimenti deve essere notificata entro 90 giorni dall’accertamento (diventano 360 per i residenti all’estero) .
Si può fare ricorso , con foto, testimonianze e quant’altro, entro 90 giorni dalla data di contestazione , all’Autorità Marittima indicata nel verbale che , entro i successivi 90 giorni deve dare una risposta . Se emette un’ingiunzione di pagamento , l’interessato può far ricorso al giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione , entro i successivi 30 giorni dalla notifica.. IL ricorso è incarta libera e non necessita della nomina di un avvocato . Il ricorso comunque non sospende l’obbligo di pagamento della sanzione che deve anch’esso avvenire , al contrario di quanto avviene nei ricorsi del Codice della Strada , entro 30 giorni dalla notifica , salvo che il giudice di Pace non disponga diversamente . Contro la sanzione è ammesso ricorso solo in Cassazione .
La Legge 172/2003 ha introdotto importanti novità in materia di sanzioni , riducendo le multe e depenalizzando numerose infrazioni . Ad esempio la guida senza patente non è più punita con l’arresto ma la sanzione può arrivare fino a 8.260 € , importo che si riduce a 1000 € per patenti scadute . Non avere la licenza di navigazione o la patente a bordo comporta una sanzione fino a 500 € . E’ invece previsto l’arresto fino ad un anno e l’ammenda fino a 1000 € nel caso di navigazione con il Certificato di sicurezza scaduto . Non avere l’assicurazione comporta una sanzione fino a 1.550 € ed il sequestro del mezzo . Non rispettare i limiti di velocità e/o di navigazione e avere le dotazioni di sicurezza scadute comporta una sanzione fino a 1000 € . Analoga multa è prevista per la navigazione con un numero di passeggeri oltre il limite consentito .
Più gravi sono le conseguenze di navigazione nelle aree protette marine . Nel caso di violazione di zone segnalate con apposite boe di colore giallo è previsto l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda fino a 12.900 € con pena raddoppiata in caso di recidiva . Nel caso che dette zone non sono segnalate allora la sanzione va da 200 € a 1000 € . Dette aree sono indicate nel sito www.parks.it.
Distanze dalla costa , attività subacquea e pesca . La navigazione è ammessa a 1000 m dalle spiagge e a 500m dalle coste , ad una velocità non superiore a 10 nodi . La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea , senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione ed è comunque vietata , dal tramonto al sorgere del sole , a distanze inferiori ai 500 metri dalle spiagge .frequentate da bagnanti , a 100 m dagli impianti da pesca e navi . Il subacqueo deve segnalare la propria presenza con un galleggiante con bandiera rossa con striscia diagonale gialla .Il fucile subacqueo non deve essere tenuto in armamento fuori dall’acqua . Per la pesca sportiva sono fissati vari limiti tra cui il numero di ami che non deve superare 6 . Non è consentito l’uso di fonti luminose ad eccezione di una torcia e non è possibile praticarla ameno di 500 m da unità di pesca professionale .
Se questo vale a livello generale , occorre infine informarsi anche delle limitazioni locali che possono essere più restrittive e specifiche (es. per gli acquascooter ) .
Ormeggio nei porti dello Stato . A fronte di tutte queste regole , limitazioni e multe non si ha in cambio un adeguato ormeggio di transito nei porti dello Stato , a meno di emergenze . L’ormeggio alla banchina o alla boa non è teoricamente precluso ma è fortemente limitato per la precedenza data alle navi e pescherecci . la richiesta va inoltrata all’Autorità Marittima e le imbarcazioni devono essere costantemente presidiate da personale di bordo pronto a muovere nel caso venga richiesto.
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