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Navigare tra le multe

La materia è regolata dalla Legge N.689 del 24/11/81 . Gli articoli 14,18,22 e 23 di tale Legge dispongono  che la violazione , se possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore , altrimenti deve  essere notificata  entro 90 giorni  dall’accertamento (diventano 360 per i residenti all’estero) .

Si può fare ricorso , con  foto, testimonianze e quant’altro, entro 90 giorni dalla data di contestazione , all’Autorità Marittima  indicata nel verbale  che , entro i successivi 90 giorni  deve dare una risposta  . Se  emette un’ingiunzione di pagamento , l’interessato può far ricorso al giudice di pace  del luogo ove è stata commessa la violazione , entro  i successivi 30 giorni dalla notifica.. IL ricorso è incarta libera e non necessita della nomina di un avvocato . Il ricorso comunque non sospende  l’obbligo di pagamento  della sanzione che deve anch’esso avvenire , al contrario di quanto  avviene nei ricorsi  del Codice della Strada , entro 30 giorni  dalla notifica , salvo che il giudice di Pace non disponga diversamente . Contro la sanzione è ammesso ricorso solo in Cassazione .

La Legge 172/2003 ha introdotto  importanti novità  in materia di sanzioni , riducendo le multe e depenalizzando  numerose infrazioni . Ad esempio la guida senza patente non è più punita con l’arresto ma la sanzione può arrivare fino a 8.260 € , importo che si riduce  a 1000 € per patenti scadute  . Non avere la licenza di navigazione  o la patente a bordo comporta una sanzione fino a 500 € . E’ invece previsto  l’arresto fino ad un anno e l’ammenda fino a 1000 € nel caso di  navigazione con il Certificato di sicurezza  scaduto . Non avere l’assicurazione comporta una sanzione fino a 1.550 €  ed il sequestro del mezzo . Non rispettare i limiti di velocità e/o di navigazione e avere le dotazioni di sicurezza scadute comporta una sanzione fino a 1000 € . Analoga multa è prevista  per la navigazione con un numero di passeggeri  oltre il limite consentito .

Più gravi sono le conseguenze di navigazione  nelle aree protette marine . Nel caso di violazione di zone segnalate con apposite boe  di colore giallo è previsto l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda  fino a 12.900 €  con pena raddoppiata in caso di recidiva . Nel caso che dette zone non sono segnalate allora la sanzione va da 200 €  a 1000 € . Dette aree sono indicate nel sito www.parks.it.

Distanze dalla costa , attività subacquea e pesca .  La navigazione è ammessa  a 1000 m dalle spiagge e a 500m dalle coste , ad una velocità non superiore a 10 nodi . La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea , senza l’uso di apparecchi  ausiliari di respirazione  ed è comunque vietata  , dal tramonto  al sorgere del sole , a distanze inferiori  ai 500 metri dalle spiagge .frequentate da bagnanti , a 100 m dagli impianti da pesca e navi  . Il subacqueo deve segnalare la propria presenza  con un galleggiante  con bandiera rossa  con striscia diagonale gialla .Il fucile subacqueo non deve essere tenuto in armamento fuori dall’acqua . Per la pesca sportiva  sono fissati vari limiti tra cui il numero di ami che non deve superare 6 . Non è consentito l’uso di fonti luminose ad eccezione di una torcia  e non è possibile praticarla ameno di 500 m da unità  di pesca professionale .

Se questo vale a livello generale , occorre infine informarsi anche delle limitazioni locali  che possono essere più restrittive  e specifiche (es. per gli acquascooter ) .

Ormeggio nei porti dello Stato .  A fronte di tutte queste regole , limitazioni e multe  non si ha in cambio  un  adeguato ormeggio  di transito nei porti dello Stato , a meno di emergenze . L’ormeggio  alla banchina  o alla boa  non è teoricamente precluso ma è fortemente limitato per la precedenza data alle navi e pescherecci . la richiesta va inoltrata all’Autorità Marittima e le imbarcazioni devono essere costantemente presidiate  da personale di bordo pronto a muovere nel caso venga richiesto.